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Adesione al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre

Adesione al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre

I contribuenti che intendono aderire, entro il prossimo 30 settembre, al CPB 2025-2026 devono effettuare alcune valutazioni preliminari, per verificare l’effettiva possibilità di applicare tale istituto; l’accesso è infatti subordinato al rispetto di diversi requisiti, da certificare all’interno del modello CPB 2025-2026.

Preliminarmente, può essere utile rilevare che i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, e non sono nel frattempo incorsi in ipotesi di cessazione o decadenza, quest’anno non possono optare per l’applicazione del CPB 2025-2026; per tali contribuenti l’appuntamento con il modello CPB è rinviato al prossimo anno, in cui saranno chiamati a valutare l’opportunità di rinnovare il CPB per il biennio 2026-2027.

Diversamente, i soggetti che non hanno aderito al CPB lo scorso anno, o che ne sono successivamente decaduti o cessati, possono optare per il CPB 2025-2026, al ricorrere delle condizioni richieste; in merito, si ricorda che sono interessati dall’applicazione del CPB solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA.

Di conseguenza, l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se:
– per l’attività svolta non è stato approvato un ISA;
– per l’attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

In altre parole, per aderire al concordato preventivo 2025-2026, occorre essere tenuti ad allegare al modello REDDITI 2025 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2024.
Il concordato preventivo biennale non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione; relativamente al CPB 2025-2026, i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31 dicembre 2024.

L’adesione al CPB è tuttavia consentita se, entro il 30 settembre (termine per l’accettazione della proposta) il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale è inoltre necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, contribuenti che nel 2024 hanno conseguito, nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:
– in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile;
– in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Tra le cause di esclusione, si ricorda anche quella che rende inapplicabile il CPB 2025-2026 nei confronti delle società o enti che nel 2025 sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale in aumento, salvo il caso del subentro di due o più eredi relativamente al conferimento, Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

In fase di adesione al CPB 2025-2026 si dovrà inoltre tenere conto della nuova causa di esclusione, relativa ai professionisti che partecipano in associazioni professionali/società tra professionisti/società tra avvocati; in particolare, a partire dalle opzioni perfezionate dallo scorso 13 giugno, il CPB è applicabile solo se tale scelta viene condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

 

Fonte EUTEKNE

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