Dal 2026 rilevazione integrata di corrispettivi IVA e pagamenti elettronici
Gli esercenti di commercio al dettaglio dotati di registratori telematici dovranno fare in modo che questi siano sempre collegati agli strumenti di pagamento
Gli strumenti utilizzati per l’invio dei corrispettivi giornalieri dovranno garantire non soltanto l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ma anche l’integrazione con il processo di pagamento elettronico. Si tratta di una delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 che tuttavia diverrà efficace soltanto a partire dal 1° gennaio 2026, così da consentire agli operatori l’adeguamento degli strumenti attualmente in uso.
La norma ha finalità di contrasto all’evasione fiscale. L’obiettivo, infatti, è quello di facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini” emessi e incassi rilevati.
Per effetto delle modifiche introdotte, è prescritto che tali strumenti devono garantire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Inoltre, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:
– i mezzi, sia hardware che software, mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;
– e quelli mediante i quali “sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.
Da un lato, dunque, viene disposto un obbligo di collegamento tra gli strumenti di rilevazione delle due tipologie di dati; dall’altro, viene sostanzialmente introdotto un nuovo obbligo a carico di coloro che effettuano operazioni al dettaglio, stabilendo che gli strumenti che rilevano i corrispettivi registrano e trasmettono anche i dati dei pagamenti elettronici.
Peraltro, tra i mezzi utilizzati per le transazioni elettroniche sono contemplati non soltanto quelli fisici come i POS ma anche quelli digitali (es. app).
In termini pratici, a partire dal 2026, i registratori telematici (ovvero le diverse soluzioni software che in futuro saranno approvate dall’Agenzia delle Entrate) dovranno consentire di inviare congiuntamente le due tipologie di dati.
Allo stato attuale, invece, il tracciato di invio giornaliero dei corrispettivi richiede soltanto l’indicazione della modalità di pagamento (elettronico, contanti, ticket) mentre i dati e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere sono trasmessi dagli operatori finanziari
Secondo quanto specificato nella relazione di accompagnamento al Ddl. di bilancio 2025:
– la memorizzazione da parte dei registratori avrà ad oggetto le informazioni minime delle transazioni elettroniche, escludendo ad esempio quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente;
– la trasmissione riguarderà l’importo complessivo dei pagamenti elettronici acquisiti, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Viene adeguato anche il quadro sanzionatorio
Viene stabilito, di conseguenza, che le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti. In particolare:
– la sanzione pari a 100 euro prevista per l’omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incida sulle liquidazioni si applicherà anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre ;
– la sanzione da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. registratori telematici) si applicherà anche nei casi di mancato collegamento, agli stessi, dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.
Per quanto concerne le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, vengono modificati i commi 2 e 3 dell’art 12 del DLgs. 471/97, stabilendo che:
– le sanzioni previste in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi si applicheranno anche per l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
– quelle previste per l’omessa installazione dei misuratori fiscali si applicheranno anche in caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Allo stato attuale l’obbligo decorre con l’emissione già del primo documento del 01/01/2026 per cui è vivamente consigliabile contattare il proprio fornitore di dispositivi (registratori di cassa ecc.) per prenotare e programmare l’intervento di aggiornamento/sostituzione dei sistemi.
Fonte: EUTEKNE.info