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Nomina dell’organo di controllo nella s.r.l. e Cooperative

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Nomina dell’organo di controllo nella s.r.l. e Cooperative: le verifiche in sede di bilancio 2022

 

In sede di approvazione del bilancio 2022 le S.r.l. prive dell’organo di controllo/revisore devono prestare attenzione alla verifica del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art 379 del D.Lgs. n. 14/2019 e, in caso di superamento, provvedere alla nomina di tale organo entro i successivi 30 giorni.

 

I limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. e Coop

Secondo quanto disposto dall’art. 2477, commi 2e 3, c.c., la nomina dell’organo di controllo o del revisore è necessaria nella S.r.l. quando la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei tre limiti dimensionali previsti.

Tali limiti dimensionali sono stati prima aumentati dal  Codice della crisi”) e successivamente ridotti d D.L. n. 32/2019, conv. dalla

Nella versione vigente, i limiti dimensionali sono i seguenti:

Parametro Determinazione Limite
Attivo di Stato Patrimoniale Voci A), B), C) e D) di S.P. * 4 milioni di euro
Ricavi Voce A1 del C.E. 4 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio Media giornaliera (ULA) 20 unità

Con riferimento alle modalità di calcolo dei primi due parametri – attivo patrimoniale e ricavi di conto economico – i dubbi sono pochi:

  • l’attivo patrimoniale corrisponde alla somma delle voci A, B, C e D dell’attivo, calcolate al netto dei fondi rettificativi (fondi ammortamento e svalutazione);
  • per ricavi delle vendite e delle prestazioni si intendono i ricavi caratteristici, di cui alla voce A1 del conto economico, diminuiti di resi, sconti, abbuoni e premi.

Decisamente più complesso il calcolo dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il Ministero delle Attività Produttive, stabilisce quali sono le modalità di calcolo del numero di dipendenti occupati in media, al fine della concessione di aiuti alle attività produttive. Viene stabilito innanzitutto che devono essere presi in considerazione “i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”.

L’art 2 del Decreto precisa che il numero degli occupati corrisponde all’ULA (acronimo di unità-lavorative-anno) cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. Quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano invece frazioni di ULA.

La decorrenza dei nuovi limiti

Il termine entro il quale provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, decorrente dal superamento dei “nuovi” limiti dimensionali è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore.

Originariamente l’art 379 del D.Lgs. n. 14/2019 prevedeva che vi si dovesse ottemperare entro 9 mesi dall’entrata in vigore della novella disposizione (16 marzo 2019) e quindi entro il 16 dicembre 2019. Successivamente:

  • l’art 8  del D.L. n. 162/2019 ha previsto che la scadenza venisse a coincidere con la data di approvazione del bilancio relativo al 2019;
  • il D.L. n. 34/2020 ha posticipato il termine alla data di approvazione del bilancio relativo al 2021.

Da ultimo, il  D.L. n. 118/2021 ha stabilito che la prima applicazione delle nuove disposizioni venga determinata con riferimento ai due esercizi antecedenti la data di approvazione del bilancio 2022.

Al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 c.c. diventano quindi il 2021 e il 2022.

Il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione del bilancio” consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si tiene l’assemblea di approvazione del bilancio. Per le società con esercizio “solare” ciò coincide quindi con:

  • il mese di aprile (approvazione nei 120 giorni);
  • oppure il mese di giugno (approvazione nei 180 giorni per “particolari esigenze”).

La data di approvazione sarà ovviamente quella “effettiva”. Nel caso di assemblee deserte, pertanto, va posticipato di conseguenza anche il termine da cui decorrono i 30 giorni per la nomina dell’organo di controllo senza alcun profilo di responsabilità collegata al differimento.

Il riferimento al “bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022” ha fatto avanzare qualche dubbio interpretativo per le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Per queste ultime il 2022 è un anno a cavallo di due esercizi diversi, il 2021-2022 ed il 2022-2023.

A parere di chi scrive sembra preferibile procedere alla nomina con riferimento all’approvazione del bilancio 2021-2022.

Diversamente, la nomina avverrebbe con l’approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell’organo di controllo, sarebbe verosimilmente eccessivo.

Le conseguenze della mancata nomina

Verificato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo è onere degli amministratori presentare il fatto all’assemblea affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

In particolare, gli amministratori possono decidere se:

  • indicare la nomina dell’organo di controllo già nell’ordine del giorno dell’assemblea per l’approvazione del bilancio;
  • oppure convocare, solo successivamente all’approvazione del bilancio, una successiva assemblea ordinaria dedicata alla nomina dell’organo di controllo.

Il c.c. prevede che, in caso di inerzia dell’assemblea, il Tribunale competente (in base alla sede legale della società) possa provvedere in via sostitutiva alla nomina dell’organo di controllo o del revisore:

  • non solo su proposta di qualsiasi interessato,
  • ma anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese (sembrerebbe quindi che in futuro il controllo possa essere automatizzato).

Per evitare profili di responsabilità in capo agli amministratori si ritiene che, se in seguito a plurime convocazioni, l’assemblea non intenda provvedere alla nomina, gli stessi siano tenuti a darne comunicazione al Tribunale affinché vi provveda direttamente.

La mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può avere, inoltre, conseguenze sugli atti di società, che diverrebbero impugnabili.

Al riguardo si segnala che:

  • alcune sentenze considerano le delibere nulle (cfr. Corte d’Appello di Milano 26 giugno 1998 e Tribunale di Milano n. 11595/2015);
  • secondo la dottrina () e la giurisprudenza prevalente (Tribunale di Milano n. 1474/2017, Tribunale di Latina 23 marzo 2011, Tribunale di Napoli 14 dicembre 2007) le delibere vengono considerate soltanto annullabili.

 

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