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Fatture elettroniche tardive, circolare 6/E dell’Agenzia delle Entrate

documenti

Fatture elettroniche tardive, la circolare 6/E chiarisce lo spartiacque tra violazione formale e sostanziale

| 22 MARZO 2023

 

In questi giorni i contribuenti si sono visti recapitare migliaia di lettere di compliance che invitano a regolarizzare, anche avvalendosi dei diversi istituti di “pace fiscale” previsti dalla manovra finanziaria, le violazioni compiute nelle trasmissioni telematiche di fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Il contenuto della missiva, ed anche alcune risposte ad interpello fornite nel tempo dall’Agenzia, avevano lasciato non pochi dubbi in merito a quale fosse il corretto regime sanzionatorio applicabile alle violazioni e, di conseguenza, il corretto istituto da utilizzare al fine di porre rimedio all’errore compiuto. Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 il quadro si fa finalmente chiaro, consentendo di porre in essere i necessari comportamenti. Il tutto tenendo in considerazione il fatto che i tempi sono brevi, posto che per la sanatoria degli errori formali e per il cd. “ravvedimento speciale” il termine è stabilito nel 31 marzo 2023.

 

Premessa

In premessa occorre richiamare brevemente il contenuto delle comunicazioni di compliance recapitate a mezzo PEC ai contribuenti, nonché il contenuto del prospetto di dettaglio correlato, che viene messo a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (l’Agenzia scrive) e in piattaforma Fatture e Corrispettivi.

La comunicazione prevede l’indicazione, distinta per annualità, dei ritardi rilevati dai sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate nella trasmissione di e-fatture e e-corrispettivi, un breve richiamo al quadro sanzionatorio e l’invito a regolarizzare la propria posizione, al fine di evitare le sanzioni  piene.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche trasmesse in ritardo, viene fornito un prospetto che evidenzia quelle trasmesse entro la fine del mese successivo ed oltre il mese successivo. Tale prospetto, è bene ricordarlo, in effetti non fornisce alcuna indicazione utile in ordine alla tipologia di violazione compiuta, posto che nella generalità dei casi il termine del fine mese successivo è del tutto irrilevante. Vediamo pertanto nel seguito quali sono gli elementi che consentono di qualificare la violazione compiuta quale formale piuttosto che sostanziale, e conseguentemente gli istituti cui è possibile fare riferimento al fine di contenere le sanzioni.

Tardiva trasmissione dei corrispettivi elettronici

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è complesso, prevedendo distinte sanzioni sia per quanto riguarda l’omessa memorizzazione (dalla quale chiaramente discende poi l’omessa trasmissione), sia per quanto riguarda la mancata o tardiva trasmissione in presenza di corrispettivi correttamente memorizzati, più un’ampia casistica di ulteriori fattispecie sanzionatorie, quale, ad esempio, il caso della mancata tempestiva richiesta di intervento da parte del tecnico, nel caso di guasti al registratore telematico.

Soffermandoci in questa sede al mero aspetto della trasmissione del flusso giornaliero dei totali dei corrispettivi, che deve avvenire entro 12 giorni dalla data operazione (ovvero la data in cui è stato prodotto il documento commerciale).

Le possibili violazioni in cui può essere incorso il contribuente sono le seguenti:

  1. Violazione sostanziale, laddove il corrispettivo non sia stato memorizzato, oppure sia stato memorizzato con dati incompleti o non veritieri.

Si tratta di tutti quei casi nei quali il documento commerciale non è stato emesso, oppure è stato emesso per importi inferiori a quelli effettivi; a monte, vi è la mancata memorizzazione, dalla quale discende la mancata trasmissione.  È altresì sostanziale la violazione compiuta nel caso in cui il corrispettivo venga correttamente memorizzato ma trasmesso con dati incompleti o non veritieri. Inoltre, è sostanziale la violazione compiuta laddove il corrispettivo non viene memorizzato a norma di legge (ad esempio, se viene “documentato” tramite strumenti che non hanno più alcuna validità, quali lo scontrino emesso da misuratore fiscale o tramite ricevuta fiscale).

In tutti questi casi di violazione sostanziale la sanzione è stabilita nella misura nel 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato  o trasmesso (ai sensi , del D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 500 euro.

Ai fini di porre rimedio, contenendo le sanzioni, è possibile ricorrere al ravvedimento speciale, presentando dichiarazione IVA integrativa entro il 31 marzo 2023, e versando l’imposta dovuta, maggiorata di sanzione (calcolata sul minimo edittale del 90% e ridotta ad un diciottesimo, ovvero il 5%, più interessi). Con il cd. ravvedimento speciale, di cui , legge n. 197/2022, le somme dovute possono essere altresì rateizzate, in otto rate trimestrali, la prima scadente il 31 marzo 2023 e le successive al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre. Si ricorda che presupposto per potersi avvalere del ravvedimento speciale è la presenza di una dichiarazione originaria validamente presentata.

  1. Per quanto riguarda la tardiva trasmissione dei corrispettivi elettronici, la violazione è invece meramente formale laddove:
  1. il corrispettivo sia stato correttamente memorizzato (ovvero il documento commerciale regolarmente emesso tramite il registratore telematico e pertanto l’importo dei corrispettivi sia memorizzato nel RT),
  2. la violazione ha interessato solo la mancata o tardiva trasmissione del flusso,
  3. nonostante la tardiva o mancata trasmissione del flusso, i corrispettivi sono stati ugualmente considerati nella liquidazione IVA periodica, e quindi l’imposta è stata correttamente assolta.

Se tutte e tre le condizioni cui sopra sono rispettate, la violazione è formale, e prevede una sanzione fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o effettuata oltre i 12 giorni concessi dalla norma.

I possibili rimedi sono:

  • aderire alla sanatoria delle violazioni formali, della legge di Bilancio 2023, versando l’ammontare fisso di 200 euro per annualità, in rata unica entro il 31 marzo 2023, oppure in due rate di pari importo scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024;
  • versare la sanzione fissa pari a 100 euro per ciascuna violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso ordinario (se ciò risulta essere più conveniente o nel caso in cui sia decorso il termine del 31 marzo 2023 per il perfezionamento della sanatoria delle violazioni formali).

Si ricorda che la sanatoria delle violazioni formali copre le violazioni compiute fino al 31 ottobre 2022. Per le violazioni successive non resta altra strada che il ravvedimento operoso ordinario.

Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche

Per quanto riguarda le fatture elettroniche, la circolare n. 6/E/2023 va definitivamente a chiarire un dubbio che si era originato in ragione delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di precedenti interventi di prassi.

Ricordando brevemente, le fatture immediate devono essere trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (ovvero dalla data esposta sulla fattura) mentre per le fatture differite vi è tempo fino al giorno 15 del mese successivo.

Oltre tali termini il contribuente è in sanzione, ma occorre comprendere se la violazione sia formale o sostanziale.

Se per i corrispettivi telematici era stato sin da subito chiaro che quando il corrispettivo è memorizzato ed incluso in liquidazione IVA, la mancata trasmissione costituisce solo violazione formale, non così cristallino era il trattamento previsto per le fatture elettroniche, visto che in più di una occasione l’Agenzia aveva dichiarato che la tardiva trasmissione di e-fattura era da considerarsi violazione formale a condizione che la fattura venisse trasmessa entro il termini previsti per la liquidazione IVA (“Pertanto, nel caso prospettato, la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione “da euro 250 a euro 2.000” per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso…”).

In sintesi:

  • se la fattura è stata trasmessa tardivamente, ma entro i termini previsti per la liquidazione IVA, e l’imposta assolta correttamente, la violazione è formale (e quindi, se compiuta entro il 31 ottobre 2022, può essere sanata ricorrendo, oltre che al ravvedimento operoso ordinario, anche alla sanatoria delle violazioni formali).  Il regime sanzionatorio è quello del D.Lgs. n. 471/1997: sanzione in misura fissa da euro 250 a euro 2.000;
  • se la fattura non è stata emessa, la violazione è sostanziale, avendo inciso direttamente sulla determinazione del tributo. In questo caso la sanzione va dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro (D.Lgs. n. 471/1997). In questo caso, così come già esaminato con riferimento ai corrispettivi, è possibile valutare l’opportunità di porre in essere un ravvedimento speciale entro il 31 marzo 2023.

Restava un dubbio, che traeva fondamento dalla posizione assunta dall’Agenzia, che pareva porre al centro non tanto l’aspetto del corretto assolvimento dell’imposta, quanto l’aspetto della trasmissione tardiva effettuata prima o dopo il termine previsto per la liquidazione IVA.

In altri termini, laddove la fattura fosse stata spedita dopo il termine di liquidazione periodica, ma comunque considerata nella liquidazione stessa, oppure laddove tale liquidazione fosse comunque stata oggetto di successivo ravvedimento, la violazione era da intendersi di carattere formale o sostanziale?

La risposta è finalmente leggibile tra le righe della circolare n. 6/E/2023, ove, alla domanda 2.2, è chiaramente  indicato che è violazione formale l’invio delle fatture al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, se tali fatture sono state correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta.

Da ciò discende il fatto che ad essere discriminante non è il richiamo più volte effettuato dall’Agenzia in ordine alla trasmissione tardiva entro o oltre i termini previsti per la liquidazione IVA, bensì, come logica vorrebbe, la presenza di una violazione che ha inciso sul tributo o meno.

In altri termini, se l’IVA è stata comunque correttamente assolta (e ciò si ritiene valga anche per il caso di assolvimento tardivo, tramite ravvedimento operoso), la violazione è puramente formale e di conseguenza sanabile con 200 euro per annualità, indipendentemente dalle somme in gioco, a condizione che si tratti di violazione compiuta entro il 31 ottobre 2022, oppure sanabile con ravvedimento operoso ordinario, rapportato sulla sanzione minima edittale di 250 euro.

Per concludere, si evidenzia – per quanto non si ravvedono elementi di novità – che la citata circolare precisa altresì, che “il codice “natura” non è un elemento previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale”.

Riferimenti normativi:

Agenzia delle Entrate, circolare 20 marzo 2023, n. 6/E.

Fonte: MySolution

 

 

 

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