Bonus energia: pronto il modello per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta
La comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici può essere inviata a decorrere dal 16 febbraio fino al 16 marzo 2023, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con provvedimento del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione da utilizzare. Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
I beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici devono inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Comunicazione entro il 16 marzo: per quali crediti d’imposta?
Il modello consente di comunicare i crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici di seguito richiamati:
– crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
– crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
– crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
– credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.
Nel dettaglio si tratta dei seguenti crediti:
– codice 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
– codice 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
– codice 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022;
– codice 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
– codice 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
– codice 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
– codice 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
– codice 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
– codice 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022);
– codice 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);
– codice 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022);
– codice 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);
– codice 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).
Nota bene La stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito che le disposizioni appena approvate potranno essere estese anche ad altri crediti d’imposta. |
Quando inviare la comunicazione?
La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
Come inviare la comunicazione?
La comunicazione può essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Tenuto conto che i crediti d’imposta in questione possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.
Quando utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con F24
La comunicazione è molto importante e deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Ne consegue che il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In linea generale i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, mentre il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite modello F24 sono utilizzati i codici tributo già istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte; IPSOA