Crediti d’imposta Energia
imprese ammesse ed escluse
AGGIORNAMENTO ARTICOLO DEL 25/11/2022
Con la circolare 13 maggio 2022, n. 13/E , l’Agenzia delle Entrate he fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti – sia per le per imprese “energivore”, sia per quelle non “non energivore” – per l’acquisto di energia elettrica in relazione al primo e al secondo trimestre 2022. In materia sono intervenuti più interventi normativi, di cui il documento di prassi delinea l’ambito applicativo sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, in vigore dal 24 settembre 2022) ha previsto ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali. In particolare, con riferimento al bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas il decreto dispone la proroga e il rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022, nonché un prolungamento, fino al 31 marzo 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022.
CREDITO d’IMPOSTA per “IMPRESE ENERGIVORE” – PRIMO TRIMESTRE 2022 Prorogato TERZO TRIMESTRE E Periodo OTTOBRE NOVREBRE Art. 15, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. Legge 28 marzo 2022, n. 25 (Decreto “Sostegni-ter”) |
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SOGGETTI AMMESSI | Possono usufruire della misura in esame le imprese:
Elenco CSEA Per poter fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti indicati dalla norma, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco predisposto da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) per il periodo oggetto di agevolazione. Al riguardo la circolare ha precisato che nel caso in cui l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo al 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. |
SOGGETTI ESCLUSI | Sono escluse le imprese “in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01), concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. |
AMBITO OGGETTIVO | Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione alle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L’Agenzia ha chiarito che si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta quindi della macrocategoria abitualmente indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.
Esempi di costi non agevolabili
Principio di competenza Si applica l’art. 109 del TUIR. |
MISURA e UTILIZZO del CREDITO d’IMPOSTA | 20 per cento delle spese di cui sopra. Il credito d’imposta è utilizzabile – entro il 31 dicembre 2022 – esclusivamente in compensazione (codice tributo “6960”) secondo le regole ordinarie, e non può essere chiesto a rimborso. Può invece essere ceduto, in alternativa alla fruizione diretta.
Fruibilità del credito d’imposta L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione è fruibile dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla norma. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è inoltre possibile anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute nel citato trimestre e il loro sostenimento sia documentato attraverso le fatture di acquisto. Non occorre, infine, la previa presentazione della dichiarazione dei redditi. Non si applicano: |
CUMULO | Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (anche non fiscali) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
CREDITO d’IMPOSTA per “IMPRESE ENERGIVORE” – SECONDO TRIMESTRE 2022 Prorogato TERZO TRIMESTRE E Periodo OTTOBRE NOVREBRE Art. 4, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, conv. Legge 27 aprile 2022, n. 34 (Decreto “Energia”) |
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SOGGETTI AMMESSI | Possono usufruire della misura in esame le imprese:
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Elenco CSEA Per poter fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti indicati dalla norma, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco predisposto da CSEA per il periodo oggetto di agevolazione. Al riguardo la circolare ha precisato che nel caso in cui l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo al 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. |
AMBITO OGGETTIVO | Il credito d’imposta spetta in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022.
Esempi di costi non agevolabili
Principio di competenza Si applica l’art. 109 del TUIR. |
MISURA e UTILIZZO del CREDITO d’IMPOSTA | 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Anche per questa misura, l’Agenzia ha chiarito che si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta quindi della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo “6961”) secondo le regole ordinarie, e non può essere chiesto a rimborso. Può invece essere ceduto, in alternativa alla fruizione diretta. |
CREDITO d’IMPOSTA per le “IMPRESE NON ENERGIVORE” – SECONDO TRIMESTRE 2022 Prorogato TERZO TRIMESTRE E Periodo OTTOBRE NOVREBRE Artt. 3 e 9, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto “Ucraina”) |
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CREDITO d’IMPOSTA | L’art. 3 del D.L. n. 21/2022 – attualmente all’esame del Parlamento – ha introdotto un credito d’imposta del 12 per cento, da calcolarsi sui costi sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a favore delle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”. DAL TERZO TRIMESTRE LA POTENZA SI ABBASSA A 4,5 KW
Condizioni L’agevolazione spetta qualora il prezzo di acquisto della componente energia “calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”. Utilizzo Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (codice tributo “6963”), e cedibile. |
TABELLE RIEPILOGATIVE CON LE PERCETUALI DI AGEVOLAZIONE AGGIORNATE E PERIODI DI SPETTANZA PER LE SINGOLE CATEGORIE
Credito d’imposta bollette energia elettrica e gas anche per dicembre
- 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore sui costi riferiti alla componente energetica;
- 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Per le imprese non energivore è confermato il riferimento ai contatori di energia elettrica di potenza disponi-bile pari o superiore a 4,5 kW.
Alle imprese energivore il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa sempre al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia.
Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti dal terzo trimestre 2022 in avanti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il termine ultimo di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta contro il caro energia, terzo e quarto trimestre 2022, è fissato al 30 giugno 2023.
L’art 7 dello stesso Decreto “Aiuti-quater”, consente alle imprese di rateizzare le bollette ossia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Le rateizzazioni potranno essere assistite anche dalla garanzia di SACE e avere una durata massima di 36 mesi. Si decade con due rate non pagate, anche non consecutivamente.
Le imprese che ottengono il piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta energia di cui prima in commento: le due agevolazioni sono alternative.
Nel complesso, tale alternatività dovrebbe essere rapportata, in attesa di chiarimenti ufficiali e considerato il testo dell’art 7, ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre (ottobre e novembre, art1 del D.L. n. 144/2022, dicembre, art 1 D.L. n. 176/2022).
Riferimenti normativi:
- D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. Legge 28 marzo 2022, n. 25, art. 15 (Decreto “Sostegni-ter”)
- D.L. 1° marzo 2022, n. 17, conv. Legge 27 aprile 2022, n. 34, art. 4; (Decreto “Energia”)
- D.L. 21 marzo 2022, n. 21, artt. 3 e 9 (Decreto “Ucraina”)
- Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2022 n. 13/E
Fonte; MySolution.it