Informativa sugli obblighi in materia di crisi d’impresa e soglie di allerta previste per i creditori
pubblici qualificati.
l’art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo, l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:
– per l’Agenzia delle entrate, I’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000;
– per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 500.000.
– per I’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e
parasubordinati;
2) all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
Per effetto del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 anche l’INAIL è tenuta a segnalare all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000 (art. 25-novies, comma 1 lettera b del d. Lgs 14/2019 così come modificato dal D. Lgs 83/2022).
La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura di composizione negoziata (decreto-legge 24 agosto del 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147).
Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le
classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.
E’ consigliabile pertanto di istituire un assetto organizzativo, amministrativo adeguato ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità dei debiti, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l’esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.